Art. 22
Eliminazione dei sottoprodotti
In vigore dal 27 giu 2008
Eliminazione dei sottoprodotti
I produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell’uva, sotto supervisione e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
i sottoprodotti sono ritirati rapidamente e al più tardi entro la fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti. Gli Stati membri possono anticipare tale data. Il ritiro, con indicazione dei quantitativi stimati, è iscritto nei registri tenuti in applicazione dell’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure attestato dall’autorità competente;
b)
il ritiro avviene nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, in particolare in materia ambientale.
Il ritiro delle fecce si considera eseguito una volta che le medesime siano state denaturate in modo da renderne impossibile l’impiego nella vinificazione e a condizione che la consegna a terzi delle fecce denaturate sia iscritta nei registri tenuti in applicazione dell’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo di tali transazioni. A tal fine possono istituire un sistema di riconoscimento preventivo dei terzi.
Gli Stati membri possono decidere che i produttori che nel corso della campagna considerata non producono nei propri impianti più di 25 hl di vino o di mosto sono esonerati dal ritiro dei loro sottoprodotti.
Storico versioni
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