Art. 37
Termini di pagamento ai beneficiari
In vigore dal 27 giu 2008
Termini di pagamento ai beneficiari
Per tutte le misure, ad eccezione di quella prevista dall’ del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri:
a)
fissano il termine di presentazione della domanda;
b)
effettuano i pagamenti ai beneficiari entro i seguenti termini, a partire dalla data di presentazione di un fascicolo di domanda completo e valido:
i)
sette mesi per misure che possono essere portate a termine e controllate entro un anno;
ii)
entro un periodo ragionevole di tempo, che gli Stati membri fissano e comunicano alla Commissione nelle pertinenti parti dell’allegato I, per le misure che non possono essere portate a termine e controllate entro un anno.
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