Art. 38

Definizione

In vigore dal 27 giu 2008
Definizione Ai fini del presente titolo per «partita» si intende il quantitativo di uno stesso prodotto spedito da un unico speditore ad un unico destinatario, nell’ambito di un’unica dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione può riguardare esclusivamente merci aventi una stessa origine, ai sensi della definizione di cui agli del regolamento (CEE) n. 2913/92 (16) e che rientrano in un solo codice della nomenclatura combinata.
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Definizione (Art. 38 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo