Art. 8

Identificazione degli equidi importati

In vigore dal 6 giu 2008
Identificazione degli equidi importati 1.   Il detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui l'equide è importato lo richiede espressamente, il proprietario presenta una domanda di rilascio del documento di identificazione o di registrazione del documento di identificazione esistente nella base di dati dell'organismo emittente appropriato ai sensi dell', entro trenta giorni dalla data di ultimazione della procedura doganale di cui all', paragrafo 16, lettera a), del regolamento (CE) n. 2913/92, quando: a) gli equidi sono importati nella Comunità; o b) l'ammissione temporanea di cui all', lettera i), della direttiva 90/426/CEE è convertita in ammissione definitiva ai sensi dell', punto iii), di detta direttiva. 2.   Quando un equide di cui al paragrafo 1 è accompagnato da documenti non conformi all', paragrafo 1, o mancanti di alcune delle informazioni prescritte dal presente regolamento, l'organismo emittente, su richiesta del detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui l'equide è importato lo richiede espressamente, del proprietario: a) completa tali documenti in modo da renderli conformi alle prescrizioni dell'; e b) registra i dati di identificazione dell'equide e le informazioni complementari nella base di dati come disposto dall'. 3.   Quando i documenti che accompagnano gli equidi di cui al paragrafo 1 non possono essere modificati in modo da risultare conformi alle prescrizioni dell', paragrafi 1 e 2, non sono considerati validi ai fini dell'identificazione a norma del presente regolamento. Quando i documenti di cui al primo comma sono restituiti all'organismo emittente o invalidati da quest'ultimo, questo fatto è registrato nella base di dati di cui all' e gli equidi sono identificati ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:504:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo