Art. 7

Deroghe riguardanti l'identificazione di equidi allo stato selvatico o semiselvatico

In vigore dal 6 giu 2008
Deroghe riguardanti l'identificazione di equidi allo stato selvatico o semiselvatico 1.   In deroga all', paragrafi 1, 3 e 5, l'autorità competente può decidere che gli equidi costituenti popolazioni definite viventi allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone, comprese le riserve naturali, da definirsi da tale autorità, siano identificati come disposto all' soltanto quando sono trasferiti da tali zone o addomesticati. 2.   Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione la popolazione e le zone interessate: a) entro i sei mesi seguenti la data di entrata in vigore del presente regolamento; o b) prima di avvalersi di questa deroga.
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