Art. 6
Deroga all'obbligo di compilare la sezione I del documento di identificazione
In vigore dal 6 giu 2008
Deroga all'obbligo di compilare la sezione I del documento di identificazione
In deroga all', paragrafo 2, quando un transponder è collocato come disposto dall' o un altro marchio individuale, indelebile e visibile è apposto conformemente all', le informazioni della sezione I, parte A, punto 3, lettere da b) a h), e del diagramma schematico della sezione I, parte B, punti da 12 a 18, del documento di identificazione possono non essere riportate; anziché compilare il diagramma schematico è possibile utilizzare un’immagine sufficientemente dettagliata da consentire l’identificazione dell'equide.
La deroga di cui al primo comma lascia impregiudicate le norme relative all’identificazione degli equidi stabilite dagli organismi emittenti di cui all', paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:504:oj#art-6