Art. 12
Metodi alternativi di verifica dell'identità
In vigore dal 6 giu 2008
Metodi alternativi di verifica dell'identità
1. In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'identificazione degli equidi mediante altri metodi appropriati, comprese le marcature, che offrano garanzie scientifiche equivalenti che, sole o combinate, permettano di verificare l'identità dell'equide e che prevengano efficacemente il duplice rilascio di documenti di identificazione («metodi alternativi»).
L'organismo emittente provvede a che non sia rilasciato un documento di identificazione per un equide a meno che il metodo alternativo di cui al primo comma sia indicato nella sezione I, parte A, punto 6 o 7, del documento di identificazione e registrati nella base di dati in conformità dell', paragrafo 1, lettera f).
2. Quando è utilizzato un metodo alternativo, il detentore fornisce il mezzo per accedere ai dati di identificazione o, se del caso, sostiene il costo della verifica dell'identità dell'animale.
3. Gli Stati membri provvedono a che:
a)
i metodi alternativi non siano utilizzati come solo mezzo di verifica dell’identità degli equidi per la maggioranza degli equidi identificati in conformità del presente regolamento;
b)
i marchi visibili apposti sugli equidi da allevamento e da reddito non possano essere confusi con quelli riservati sul loro territorio agli equidi registrati.
4. Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 comunicano tramite un sito Internet questa informazione alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico.
Per permettere agli Stati membri di rendere questa informazione accessibile, la Commissione predispone un sito Internet che funge da tramite con i siti nazionali di ciascuno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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