Art. 14
Deroga per movimenti e trasporti senza documento di identificazione o con documenti di identificazione semplificati
In vigore dal 6 giu 2008
Deroga per movimenti e trasporti senza documento di identificazione o con documenti di identificazione semplificati
1. In deroga all', paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il movimento o il trasporto, all'interno di uno stesso Stato membro, degli equidi di cui a tale paragrafo non accompagnati dei loro documenti di identificazione, purché gli equidi siano provvisti di una carta intelligente emessa dall'organismo che ha emesso i loro documenti di identificazione e contenente le informazioni indicate nell'allegato II.
2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 possono concedersi deroghe reciproche relative ai movimenti o al trasporto degli equidi di cui all', paragrafo 1, all'interno del loro territorio.
Essi informano la Commissione della loro intenzione di concedere questa deroga.
3. L'organismo emittente rilascia un documento provvisorio comprendente almeno un riferimento al numero unico di identificazione a vita e, quando è disponibile, al codice del transponder, che permette all'equide di essere movimentato o trasportato all'interno di uno Stato membro per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, durante il quale il documento di identificazione è restituito all'organismo emittente o all'autorità competente ai fini dell'aggiornamento dei dati di identificazione.
4. Quando, nel corso del periodo di cui al paragrafo 3, un equide è trasportato in un altro Stato membro o in un paese terzo attraverso il territorio di un altro Stato membro, è accompagnato, oltre che dal documento provvisorio, da un certificato sanitario conforme all'allegato C della direttiva 90/426/CEE, quale che sia il suo status di registrazione. Se l'animale non è munito di un transponder o non è identificato con un metodo alternativo, il certificato sanitario deve essere completato da una descrizione conforme alla sezione I del documento di identificazione.
Storico versioni
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