Art. 15

Movimenti e trasporto degli equidi da macello

In vigore dal 6 giu 2008
Movimenti e trasporto degli equidi da macello 1.   Il documento di identificazione rilasciato ai sensi dell', paragrafo 1, o dell' accompagna gli equidi da macello durante la loro movimentazione o il loro trasporto verso il macello. 2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di un equide da macello non identificato ai sensi dell' direttamente dall’azienda di nascita al macello all'interno dello stesso Stato membro, a condizione che: a) l'equide sia di età inferiore a dodici mesi e la stella dentaria degli incisivi laterali decidui sia visibile; b) la tracciabilità dall’azienda di nascita al macello sia ininterrotta; c) nel corso del trasporto verso il macello l'equide sia identificabile individualmente ai sensi dell' o 12; d) la partita sia accompagnato dalle informazioni relative alla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III del regolamento (CE) n. 853/2004, comprendenti un riferimento all'identificazione individuale di cui alla lettera c) del presente paragrafo. 3.   L', paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica in caso di movimenti o trasporto di equidi da macello in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
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