Art. 17
Documento di identificazione sostitutivo
In vigore dal 6 giu 2008
Documento di identificazione sostitutivo
Se il documento di identificazione originale è andato smarrito e l'identità dell'equide non può essere stabilita, l'organismo emittente di cui all', paragrafo 3, dello Stato membro in cui si trova l'equide rilascia un documento di identificazione sostituivo («documento di identificazione sostituivo»), chiaramente designato come tale e conforme alle prescrizioni dall', paragrafo 1, lettera b).
In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del documento di identificazione sostitutivo come non destinato alla macellazione per il consumo umano.
Le informazioni contenute nel documento di identificazione sostitutivo rilasciato, lo status di registrazione dell’equide e la classificazione dell'equide nella sezione IX di esso sono adattati di conseguenza nella base di dati di cui all', mediante un riferimento al numero unico di identificazione a vita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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