Art. 18
Sospensione dei documenti di identificazione ai fini dei movimenti
In vigore dal 6 giu 2008
Sospensione dei documenti di identificazione ai fini dei movimenti
Il veterinario ufficiale sospende la validità del documento di identificazione ai fini dei movimenti, apponendo la dicitura appropriata nella sezione VIII di esso, quando l'equide è detenuto in un'azienda o proviene da un’azienda che:
a)
è oggetto di una misura di divieto di cui all', paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE; o
b)
è situata in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro non indenne da peste equina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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