Art. 19
Morte di un equide
In vigore dal 6 giu 2008
Morte di un equide
1. Alla macellazione o alla morte di un equide sono adottate le seguenti misure:
a)
per impedire un successivo utilizzo fraudolento del transponder, si procede al suo recupero, alla sua distruzione o al suo smaltimento sul posto;
b)
il documento di identificazione è invalidato almeno con l'apposizione nella prima pagina di un timbro riportante la dicitura «non valido»;
c)
all'organismo emittente è trasmesso, o direttamente o tramite il punto di contatto di cui all', paragrafo 4, un attestato contenente un riferimento al numero unico di identificazione a vita dell'animale e indicante che l'equide è stato macellato, abbattuto, o è morto, nonché la data della morte dell'animale; e
d)
il documento di identificazione invalidato è distrutto.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono attuate da o sotto la supervisione di:
a)
il veterinario ufficiale:
i)
se l'animale è stato macellato o abbattuto a fini di lotta contro una malattia, ai sensi dell', paragrafo 4, punto i), della direttiva 90/426/CEE; o
ii)
a seguito della macellazione dell'animale, ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 90/426/CEE; o
b)
l'autorità competente di cui all', paragrafo 1, punto i), del regolamento (CE) n. 1774/2002, in caso di smaltimento o trattamento della carcassa ai sensi degli o 5 di detto regolamento.
3. Quando il transponder non può essere recuperato su un animale macellato per il consumo umano, come prescritto dal paragrafo 1, lettera a), il veterinario ufficiale dichiara la carne o la parte della carne contenente il transponder impropria al consumo umano ai sensi dell'allegato I, sezione II, capitolo V, punto 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 854/2004.
4. In deroga al paragrafo 1, lettera d), e fatte salve le norme stampate dall'organismo emittente sul documento di identificazione, gli Stati membri possono adottare misure per restituire il documento invalidato all'organismo emittente.
5. In tutti i casi di morte o di perdita dell'equide non previsti dal presente articolo, il detentore restituisce il documento di identificazione all'organismo emittente appropriato di cui all', paragrafi 1, 2 o 3, entro trenta giorni dalla morte o dalla perdita dell'animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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