Art. 21

Base di dati

In vigore dal 6 giu 2008
Base di dati 1.   All’atto del rilascio del documento di identificazione o della registrazione di documenti di identificazione precedentemente rilasciati, l'organismo emittente registra nella sua base di dati almeno le seguenti informazioni sull'equide: a) il numero unico di identificazione a vita; b) la specie; c) il sesso; d) il mantello; e) la data di nascita (giorno, mese, anno); f) se del caso, almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder o il codice trasmesso da un dispositivo di identificazione a radiofrequenza non conforme alla norma di cui all', paragrafo 2, lettera b), nonché le informazioni relative al sistema di lettura necessario, o il metodo alternativo; g) il paese di nascita; h) la data di rilascio del documento di identificazione e dell'eventuale sua modifica; i) il nome e l'indirizzo della persona a cui il documento di identificazione è rilasciato; j) lo status di equide registrato o equide da allevamento e da reddito; k) il nome dell'animale (nome di nascita e, se del caso, nome commerciale); l) lo status conosciuto dell'animale come non destinato alla macellazione per il consumo umano; m) le informazioni riguardanti eventuali duplicati o documenti d'informazione sostitutivi, ai sensi degli ; n) la data notificata della morte dell'animale. 2.   L'organismo emittente conserva le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua base di dati per almeno 35 anni o per almeno i due anni seguenti la data di morte dell'equide comunicata a norma dell', paragrafo 1, lettera c). 3.   Immediatamente dopo la registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo emittente comunica le informazioni di cui alle lettere da a) a f) e n) di quello stesso paragrafo alla base di dati centrale dello Stato membro in cui l'equide è nato, se tale base di dati centrale è stata resa disponibile in conformità dell'.
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