Art. 21
Base di dati
In vigore dal 6 giu 2008
Base di dati
1. All’atto del rilascio del documento di identificazione o della registrazione di documenti di identificazione precedentemente rilasciati, l'organismo emittente registra nella sua base di dati almeno le seguenti informazioni sull'equide:
a)
il numero unico di identificazione a vita;
b)
la specie;
c)
il sesso;
d)
il mantello;
e)
la data di nascita (giorno, mese, anno);
f)
se del caso, almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder o il codice trasmesso da un dispositivo di identificazione a radiofrequenza non conforme alla norma di cui all', paragrafo 2, lettera b), nonché le informazioni relative al sistema di lettura necessario, o il metodo alternativo;
g)
il paese di nascita;
h)
la data di rilascio del documento di identificazione e dell'eventuale sua modifica;
i)
il nome e l'indirizzo della persona a cui il documento di identificazione è rilasciato;
j)
lo status di equide registrato o equide da allevamento e da reddito;
k)
il nome dell'animale (nome di nascita e, se del caso, nome commerciale);
l)
lo status conosciuto dell'animale come non destinato alla macellazione per il consumo umano;
m)
le informazioni riguardanti eventuali duplicati o documenti d'informazione sostitutivi, ai sensi degli ;
n)
la data notificata della morte dell'animale.
2. L'organismo emittente conserva le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua base di dati per almeno 35 anni o per almeno i due anni seguenti la data di morte dell'equide comunicata a norma dell', paragrafo 1, lettera c).
3. Immediatamente dopo la registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo emittente comunica le informazioni di cui alle lettere da a) a f) e n) di quello stesso paragrafo alla base di dati centrale dello Stato membro in cui l'equide è nato, se tale base di dati centrale è stata resa disponibile in conformità dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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