Art. 16

Duplicato dei documenti di identificazione

In vigore dal 6 giu 2008
Duplicato dei documenti di identificazione 1.   Se il documento di identificazione originale è andato smarrito, ma l'identità dell'equide può essere stabilita, in particolare per mezzo del codice trasmesso dal transponder o del metodo alternativo, ed esiste una dichiarazione di proprietà, l'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, rilascia un duplicato del documento di identificazione con un riferimento al numero unico di identificazione a vita e designa chiaramente come tale questo documento («duplicato del documento di identificazione»). In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del duplicato del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano. Le informazioni contenute nel duplicato del documento di identificazione rilasciato e la classificazione dell'equide nella sezione IX di esso sono introdotte nella base di dati di cui all' mediante riferimento al numero unico di identificazione a vita. 2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, l'autorità competente può decidere di sospendere per un periodo di sei mesi lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano, se il detentore può dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non è stato compromesso da un trattamento medico. A tale scopo, l'autorità competente appone la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi nella prima colonna della parte III della sezione IX del duplicato del documento di identificazione e completa la terza colonna. 3.   Se il documento di identificazione originale smarrito è stato rilasciato da un organismo emittente di cui all', paragrafo 2, di un paese terzo, il duplicato del documento è rilasciato da tale organismo emittente e trasmesso al detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui si trova l'equide lo richiede espressamente, al proprietario tramite l'organismo emittente o l'autorità competente di tale Stato membro. In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del duplicato del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano e l'indicazione riportata nella base di dati di cui all', paragrafo 1, lettera l), è adattata di conseguenza. Tuttavia, il duplicato del documento di identificazione può essere rilasciato da un organismo emittente di cui all', paragrafo 1, lettera a), che registra gli equidi di tale razza o da un organismo emittente di cui all', paragrafo 1, lettera b), che registra gli equidi a tale scopo nello Stato membro in cui si trova l'equide, se l'organismo emittente d'origine del paese terzo ha dato il suo consenso. 4.   Se il documento di identificazione smarrito è stato rilasciato da un organismo emittente che non esiste più, il duplicato del documento è rilasciato da un organismo emittente dello Stato membro in cui si trova l'equide in conformità del paragrafo 1.
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Duplicato dei documenti di identificazione (Art. 16 Regolamento (UE) 2008/504) — Testo vigente | Portale Normativo