Art. 4

Organismi che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi

In vigore dal 6 giu 2008
Organismi che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi 1.   Gli Stati membri provvedono a che il documento di identificazione di cui all', paragrafo 1, per gli equidi registrati sia rilasciato dai seguenti organismi («organismi emittenti»): a) l'organizzazione o associazione ufficialmente approvata o riconosciuta dallo Stato membro interessato o da un servizio ufficiale di tale Stato membro, di cui all', lettera c), primo trattino, della direttiva 90/427/CEE, che tiene il libro genealogico per questa razza di equide, come disposto dall', lettera c), della direttiva 90/426/CEE; o b) un ramo con sede in uno Stato membro di un'associazione od organizzazione internazionale che gestisca cavalli per competizioni e corse, di cui all', lettera c), della direttiva 90/426/CEE. 2.   I documenti di identificazione rilasciati dalle autorità di un paese terzo che emettono certificati genealogici in conformità dell', terzo trattino, della decisione 96/510/CE sono considerati validi ai sensi del presente regolamento per gli equidi registrati di cui all', paragrafo 1, lettera b). 3.   L'organismo che rilascia il documento di identificazione di cui all', paragrafo 1, per gli equidi da allevamento e da reddito è designato dall'autorità competente. 4.   Gli organismi emittenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 agiscono in conformità del presente regolamento, in particolare delle disposizioni degli , da 8 a 12, 14, 16, 17, 21 e 23. 5.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato l'elenco degli organismi emittenti di e mettono le relative informazioni a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico in un sito Internet. Le informazioni concernenti gli organismi emittenti comprendono almeno le coordinate necessarie per l’adempimento degli obblighi di cui all'. Per permettere agli Stati membri di rendere accessibili tali elenchi aggiornati, la Commissione predispone un sito Internet che funge da tramite con i siti nazionali di ciascuno Stato membro. 6.   L'elenco degli organismi emittenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2 è redatto e aggiornato secondo le seguenti modalità: a) l'autorità competente del paese terzo in cui è situato l'organismo emittente garantisce che: i) l'organismo emittente sia conforme a quanto disposto al paragrafo 2; ii) gli organismi emittenti abilitati a norma della direttiva 94/28/CEE adempiano gli obblighi di informazione di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento; iii) gli elenchi degli organismi emittenti siano redatti, aggiornati e comunicati alla Commissione; b) la Commissione: i) trasmette periodicamente agli Stati membri gli elenchi nuovi o aggiornati che riceve dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati ai sensi della lettera a), punto iii); ii) provvede a che le versioni aggiornate di questi elenchi siano accessibili al pubblico, iii) se necessario, iscrive al più presto la questione dell'elenco degli organismi emittenti dei paesi terzi all'ordine del giorno del comitato permanente della zootecnia, in vista di una decisione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, della direttiva 88/661/CEE del Consiglio (28).
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Organismi che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/504) — Testo vigente | Portale Normativo