Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

In vigore dal 6 giu 2008
Oggetto e campo d'applicazione 1.   Il presente regolamento disciplina l'identificazione degli equidi: a) nati nella Comunità; o b) immessi in libera pratica nella Comunità secondo il regime doganale definito all', paragrafo 16, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92. 2.   Il presente regolamento lascia impregiudicati: a) il regolamento (CEE) n. 706/73 e la decisione 96/78/CE; b) le misure adottate dagli Stati membri per registrare le aziende che detengono equidi.
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