Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione
In vigore dal 6 giu 2008
Oggetto e campo d'applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'identificazione degli equidi:
a)
nati nella Comunità; o
b)
immessi in libera pratica nella Comunità secondo il regime doganale definito all', paragrafo 16, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicati:
a)
il regolamento (CEE) n. 706/73 e la decisione 96/78/CE;
b)
le misure adottate dagli Stati membri per registrare le aziende che detengono equidi.
Storico versioni
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Proeli:reg:2008:504:oj#art-1