Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 giu 2008
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni dell', lettere a), da c) a f), h) e i), della direttiva 90/426/CEE e dell', lettera c), della direttiva 90/427/CEE. 2.   Inoltre, s'intende per: a) «detentore», ogni persona fisica o giuridica che ha la proprietà o il possesso di un equide o è incaricato di provvedere al suo mantenimento, a titolo oneroso o no, in modo permanente o temporaneo, anche durante il suo trasporto, su un mercato o in occasione di concorsi, competizioni o manifestazioni culturali; b) «transponder», un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura, i) conforme alla norma ISO 11784 e utilizzante una tecnologia HDX o FDX-B, e ii) che può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785 a una distanza di almeno 12 cm; c) «equidi», i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi; d) «numero unico di identificazione a vita», un codice alfanumerico unico a quindici cifre contenente informazioni sull'equide cui è attribuito e sulla base di dati e il paese in cui tali informazioni sono registrate in primo luogo conformemente al sistema di codifica UELN (Universal Equine Life Number), costituito da: i) un codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, per la base di dati di cui all', paragrafo 1, seguito da ii) un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all'equide; e) «carta intelligente»: un dispositivo in plastica nel quale è incorporato un chip capace di memorizzare dati e di trasmetterli elettronicamente a sistemi informatici compatibili.
Storico versioni

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