Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 giu 2008
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni dell', lettere a), da c) a f), h) e i), della direttiva 90/426/CEE e dell', lettera c), della direttiva 90/427/CEE.
2. Inoltre, s'intende per:
a)
«detentore», ogni persona fisica o giuridica che ha la proprietà o il possesso di un equide o è incaricato di provvedere al suo mantenimento, a titolo oneroso o no, in modo permanente o temporaneo, anche durante il suo trasporto, su un mercato o in occasione di concorsi, competizioni o manifestazioni culturali;
b)
«transponder», un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura,
i)
conforme alla norma ISO 11784 e utilizzante una tecnologia HDX o FDX-B, e
ii)
che può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785 a una distanza di almeno 12 cm;
c)
«equidi», i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi;
d)
«numero unico di identificazione a vita», un codice alfanumerico unico a quindici cifre contenente informazioni sull'equide cui è attribuito e sulla base di dati e il paese in cui tali informazioni sono registrate in primo luogo conformemente al sistema di codifica UELN (Universal Equine Life Number), costituito da:
i)
un codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, per la base di dati di cui all', paragrafo 1, seguito da
ii)
un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all'equide;
e)
«carta intelligente»: un dispositivo in plastica nel quale è incorporato un chip capace di memorizzare dati e di trasmetterli elettronicamente a sistemi informatici compatibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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