Art. 3
Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi
In vigore dal 6 giu 2008
Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi
1. Gli equidi di cui all', paragrafo 1, sono detenuti soltanto se sono identificati secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
2. Quando il detentore non è il proprietario dell'equide agisce, nel quadro del presente regolamento, a nome e con l'accordo della persona fisica o giuridica che ne ha la proprietà («il proprietario»).
3. Ai fini del presente regolamento, il sistema di identificazione degli equidi si compone dei seguenti elementi:
a)
un documento di identificazione unico valido a vita;
b)
un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide;
c)
una base di dati nella quale sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell'identificazione dell'animale per il quale un documento di identificazione è stato rilasciato a una persona registrata in tale base di dati.
Storico versioni
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