Art. 3

Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi

In vigore dal 6 giu 2008
Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi 1.   Gli equidi di cui all', paragrafo 1, sono detenuti soltanto se sono identificati secondo quanto prescritto dal presente regolamento. 2.   Quando il detentore non è il proprietario dell'equide agisce, nel quadro del presente regolamento, a nome e con l'accordo della persona fisica o giuridica che ne ha la proprietà («il proprietario»). 3.   Ai fini del presente regolamento, il sistema di identificazione degli equidi si compone dei seguenti elementi: a) un documento di identificazione unico valido a vita; b) un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide; c) una base di dati nella quale sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell'identificazione dell'animale per il quale un documento di identificazione è stato rilasciato a una persona registrata in tale base di dati.
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