Art. 5
Identificazione degli equidi nati nella Comunità
In vigore dal 6 giu 2008
Identificazione degli equidi nati nella Comunità
1. Gli equidi nati nella Comunità sono identificati per mezzo di un documento di identificazione unico conforme al modello figurante nell'allegato I («documento di identificazione» o «passaporto»). È rilasciato per tutta la durata di vita dell'equide.
Il documento di identificazione è in forma di stampato indivisibile e contiene campi per l'inserimento delle informazioni richieste nelle seguenti sezioni:
a)
per gli equidi registrati, sezioni da I a X;
b)
per gli equidi da allevamento e da reddito, almeno le sezioni I, III, IV e da VI a IX.
2. L'organismo emittente provvede a che non sia rilasciato un documento di identificazione per un equide se almeno la sezione I non è debitamente compilata.
3. Fatto salvo l', paragrafo 1 della decisione 96/78/CE e in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2 del presente articolo, gli equidi registrati sono identificati nel documento di identificazione in base alle norme stabilite dagli organismi emittenti di cui all', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento.
4. Per gli equidi registrati, l'organismo emittente di cui all', paragrafi 1, lettera a) e 2, del presente regolamento riporta nella sezione II del documento di identificazione le informazioni figuranti nel certificato d'origine di cui all', paragrafo 2, lettera d), della direttiva 90/427/CEE.
Conformemente ai principi dell'organizzazione d'allevamento abilitata o riconosciuta che tiene il libro genealogico dell’origine della razza dell'equide registrato interessato, il certificato d'origine deve riportare tutte le informazioni relative alla genealogia dell'animale, la sezione del libro genealogico di cui all' o 3 della decisione 96/78/CE e, se così stabilito, la classe della sezione principale nella quale l'animale è iscritto.
5. Per ottenere il documento di identificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il detentore dell'animale — o il suo proprietario se la legislazione dello Stato membro in cui l'equide è nato lo richiede espressamente — presenta una domanda all'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, 2 o 3, entro i termini di cui al paragrafo 6 del presente articolo e all', paragrafo 1, fornendo tutte le informazioni necessarie per conformarsi al presente regolamento.
6. Fatto salvo l', paragrafo 1, gli equidi nati nella Comunità sono identificati in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre dell’anno di nascita o entro sei mesi dalla data di nascita, se questo termine è posteriore.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di limitare a sei mesi il termine massimo autorizzato per l'identificazione degli equidi.
Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al secondo comma ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
7. L'ordine delle sezioni del documento di identificazione e la loro numerazione restano invariati, tranne per la sezione I, che può occupare una doppia pagina.
8. Il documento di identificazione non è duplicato o sostituito, se non nei casi di cui agli .
Storico versioni
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