Art. 11

Metodi elettronici di verifica dell'identità

In vigore dal 6 giu 2008
Metodi elettronici di verifica dell'identità 1.   L'organismo emittente provvede a che al momento della prima identificazione, l'equide sia sottoposto a marcatura attiva mediante l'impianto di un transponder. Gli Stati membri definiscono le qualificazioni minime richieste per effettuare l'operazione di cui al primo comma o designano la persona o la professione abilitata. 2.   Il transponder è impiantato per via parenterale in condizioni di asepsi tra il margine posteriore dell’occipitale e il garrese, a metà del collo, nella zona del legamento nucale. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'impianto del transponder in un altro punto del collo dell'equide, purché in tal caso l'impianto non nuoccia al benessere dell'animale e non aumenti il rischio di migrazione del transponder rispetto al metodo di cui al primo comma. 3.   Quando il transponder è impiantato conformemente ai paragrafi 1 e 2, l'organismo emittente iscrive le informazioni seguenti nel documento di identificazione: a) nella sezione I, parte A, punto 5, almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore a seguito dell'impianto, e, se del caso, un’etichetta autoadesiva con un codice a barre o una stampa di tale codice a barre indicante almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder; b) nella sezione I, parte A, punto 11, la firma e il timbro della persona di cui al paragrafo 1 che ha proceduto all'identificazione e ha impiantato il transponder; c) al punto 12 o 13 del diagramma schematico figurante nella sezione I, parte B, secondo il lato in cui è stato effettuato l’impianto, il punto in cui il transponder è stato impiantato nell’equide. 4.   In deroga al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, se le misure di cui all', paragrafo 2, sono attuate per un equide munito di un transponder precedentemente impiantato non conforme alle norme definite all', paragrafo 2, lettera b), il nome del fabbricante o del dispositivo di lettura è iscritto nella sezione I, parte A, punto 5, del documento di identificazione. 5.   Se uno Stato membro emana disposizioni dirette a garantire, conformemente alle norme di cui all', paragrafo 2, lettera b), l’unicità dei numeri corrispondenti ai transponder impiantati dagli organismi emittenti di cui all', paragrafo 1, lettera a), abilitati dalle autorità competenti di questo Stato membro in conformità della decisione 92/353/CEE, tali disposizioni sono applicate senza compromettere il sistema di identificazione stabilito dall'organismo emittente di un altro Stato membro o di un paese terzo che ha proceduto all'identificazione in conformità del presente regolamento su richiesta del detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui l'animale è nato lo richiede espressamente, del proprietario.
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