Art. 23
Basi di dati centrali, loro cooperazione e punti di contatto
In vigore dal 6 giu 2008
Basi di dati centrali, loro cooperazione e punti di contatto
1. Uno Stato membro può decidere che l'organismo emittente debba incorporare le informazioni di cui all' relative agli equidi nati o identificati sul suo territorio in una base di dati centrale o che la base di dati dell'organismo emittente debba essere collegata in rete con la base di dati centrale («la base di dati centrale»).
2. Gli Stati membri cooperano al funzionamento delle loro basi di dati centrali, in conformità della direttiva 89/608/CEE.
3. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e al pubblico, per mezzo di un sito Internet, il nome, l'indirizzo e il codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, delle loro basi di dati centrali.
Per permettere agli Stati membri di rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che funge tra tramite con il sito Internet nazionale di ciascuno Stato membro.
4. Gli Stati membri indicano un punto di contatto a cui va recapitato l'attestato di cui all', paragrafo 1, lettera c), che successivamente essi trasmettono agli organismi emittenti autorizzati sul loro territorio.
Tale punto di contatto può essere un organismo di collegamento di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 882/2004.
Le coordinate del punto di contatto, che possono essere inserite nella base di dati centrale, sono comunicate agli altri Stati membri e al pubblico per mezzo di un sito Internet.
Per permettere agli Stati membri di rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che funge tra tramite con il sito Internet nazionale di ciascuno Stato membro.
Storico versioni
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