Art. 24

Sanzioni

In vigore dal 6 giu 2008
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire la loro applicazione. Le sanzioni stabilite sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione le relative disposizioni entro il 30 giugno 2009. Eventuali successive modifiche di tali disposizioni sono notificate senza indugio alla Commissione.
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Sanzioni (Art. 24 Regolamento (UE) 2008/504) — Testo vigente | Portale Normativo