Art. 24
Sanzioni
In vigore dal 6 giu 2008
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire la loro applicazione. Le sanzioni stabilite sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le relative disposizioni entro il 30 giugno 2009. Eventuali successive modifiche di tali disposizioni sono notificate senza indugio alla Commissione.
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