Art. 26

Disposizioni transitorie

In vigore dal 6 giu 2008
Disposizioni transitorie 1.   Gli equidi nati entro il 30 giugno 2009 e identificati entro tale data in conformità delle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE sono considerati identificati in conformità del presente regolamento. I documenti di identificazione per questi equidi sono registrati ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento entro il 31 dicembre 2009. 2.   Gli equidi nati entro il 30 giugno 2009, ma non identificati entro tale data in conformità delle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE, sono identificati in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre 2009.
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Disposizioni transitorie (Art. 26 Regolamento (UE) 2008/504) — Testo vigente | Portale Normativo