Art. 20
Equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e registrazione dei farmaci
In vigore dal 6 giu 2008
Equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e registrazione dei farmaci
1. Un equide è considerato destinato alla macellazione per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II del documento di identificazione con firma apposta:
a)
dal detentore o dal proprietario, a sua discrezione; o
b)
dal detentore e dal veterinario responsabile, agente in conformità dell', paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE.
2. Prima di qualsiasi trattamento ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE o di qualsiasi trattamento che faccia uso di un medicinale autorizzato ai sensi dell', paragrafo 3, di detta direttiva, il veterinario responsabile stabilisce lo status dell'equide o come animale destinato alla macellazione per il consumo umano, che è il caso per difetto, o come animale non destinato alla macellazione per il consumo umano, come indicato nella sezione IX, parte II del documento di identificazione.
3. Quando il trattamento di cui al paragrafo 2 non è permesso per un equide destinato alla macellazione per il consumo umano, il veterinario responsabile provvede a che, secondo la deroga di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE, l'equide interessato sia irreversibilmente dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umano:
a)
completando e firmando la parte II della sezione IX del documento di identificazione; e
b)
invalidando la parte III della sezione IX del documento di identificazione.
4. Quando un equide deve essere trattato nelle condizioni di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE, il veterinario responsabile inserisce nella parte III della sezione IX del documento di identificazione le informazioni richieste circa il prodotto medicinale contenente sostanze indispensabili al trattamento dell'equide elencate nel regolamento (CE) n. 1950/2006.
Il veterinario responsabile appone la data dell'ultima somministrazione di tale prodotto medicinale, come prescritto, e agendo in conformità dell', paragrafo 4, della direttiva 2001/82/CE, informa il detentore della data a cui scadrà il periodo di attesa fissato ai sensi dell', paragrafo 3, di tale direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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