Art. 13
Movimenti e trasporto degli equidi registrati e degli equidi da allevamento e da reddito
In vigore dal 6 giu 2008
Movimenti e trasporto degli equidi registrati e degli equidi da allevamento e da reddito
1. Il documento di identificazione accompagna in qualsiasi momento gli equidi registrati e gli equidi da allevamento e da reddito.
2. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che il documento di identificazione accompagni gli equidi di cui a tale paragrafo:
a)
quando sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito senza indugio dal detentore;
b)
quando sono temporaneamente in movimento a piedi:
i)
in vicinanza dell’azienda all'interno di uno stesso Stato membro, di modo che il documento di identificazione possa essere esibito entro tre ore, o
ii)
durante la transumanza degli equidi verso o da pascoli estivi e i documenti di identificazione possono essere esibiti nell’azienda di partenza;
c)
quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
d)
quando partecipano a un addestramento o a una prova per un concorso o una manifestazione che richiede che lascino il luogo del concorso o della manifestazione;
e)
quando sono movimentati o trasportati in una situazione di emergenza relativa agli equidi stessi o, fatto salvo l', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/85/CE, all’azienda in cui sono detenuti.
Storico versioni
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