Art. 10

Misure per individuare una precedente marcatura attiva degli equidi

In vigore dal 6 giu 2008
Misure per individuare una precedente marcatura attiva degli equidi 1.   Le misure di cui all' includono almeno azioni dirette a individuare: a) eventuali transponder precedentemente impiantati, per mezzo di un dispositivo di lettura conforme alla norma ISO 11785 in grado di leggere transponder HDX e FDX-B, almeno quando il lettore è in contatto diretto con la superficie del corpo nel punto in cui è solitamente impiantato il transponder; b) eventuali segni clinici indicanti che un transponder precedentemente impiantato è stato rimosso per via chirurgica; c) eventuali altri marchi apposti sull'animale in conformità dell', paragrafo 3, lettera b). 2.   Quando le misure di cui al paragrafo 1 rivelano l'esistenza di un transponder precedentemente impiantato o di qualsiasi altro marchio apposto in conformità dell', paragrafo 3, lettera b), l'organismo emittente adotta le misure seguenti: a) per gli equidi nati in uno Stato membro, emette un duplicato del documento di identificazione o un documento di identificazione sostitutivo ai sensi dell' o 17; b) per gli equidi importati, procede in conformità dell', paragrafo 2. 3.   Quando le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), rivelano l'esistenza di un transponder precedentemente impiantato o le misure di cui al paragrafo 1, lettera c), rivelano l'esistenza di qualsiasi altro marchio, l'organismo emittente introduce in modo appropriato queste informazioni nella parte A e nel diagramma schematico della parte B della sezione I del documento di identificazione. 4.   Se la rimozione non documentata di un transponder o di un altro marchio di cui al paragrafo 3 in un equide nato nella Comunità è confermata, l'organismo emittente di cui all', paragrafo 1 o 3, rilascia un documento di identificazione sostitutivo ai sensi dell'.
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Misure per individuare una precedente marcatura attiva degli equidi (Art. 10 Regolamento (UE) 2008/504) — Testo vigente | Portale Normativo