Art. 9
Verifica dei documenti di identificazione unici rilasciati per gli equidi
In vigore dal 6 giu 2008
Verifica dei documenti di identificazione unici rilasciati per gli equidi
Prima di rilasciare un documento di identificazione, l'organismo emittente o la persona che agisce a suo nome adotta tutte le misure idonee per:
a)
verificare se tale documento di identificazione non è già stato rilasciato per l'equide in questione;
b)
prevenire il rilascio fraudolento di più documenti di identificazione per uno stesso equide.
Queste misure comprendono almeno la consultazione dei documenti appropriati e dei registri elettronici disponibili, l'esame dell'animale al fine di individuare eventuali segni o marchi di un'identificazione precedente e l'applicazione delle misure di cui all'.
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