Art. 9

Verifica dei documenti di identificazione unici rilasciati per gli equidi

In vigore dal 6 giu 2008
Verifica dei documenti di identificazione unici rilasciati per gli equidi Prima di rilasciare un documento di identificazione, l'organismo emittente o la persona che agisce a suo nome adotta tutte le misure idonee per: a) verificare se tale documento di identificazione non è già stato rilasciato per l'equide in questione; b) prevenire il rilascio fraudolento di più documenti di identificazione per uno stesso equide. Queste misure comprendono almeno la consultazione dei documenti appropriati e dei registri elettronici disponibili, l'esame dell'animale al fine di individuare eventuali segni o marchi di un'identificazione precedente e l'applicazione delle misure di cui all'.
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