Art. 85

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare: a) le informazioni supplementari che le imprese riconosciute di cui all’ devono fornire nonché i criteri per le sanzioni amministrative, le sospensioni e il ritiro di detto riconoscimento; b) la fissazione e la comunicazione degli importi di cui all' e il prelievo sulle eccedenze di cui all'; c) le deroghe alle date fissate all’.
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Modalità di applicazione (Art. 85 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo