Art. 84
Importi pagati in eccesso o non pagati
In vigore dal 22 ott 2007
Importi pagati in eccesso o non pagati
1. Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono:
a)
destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’, paragrafo 1, lettera a); e/o
b)
ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che:
—
rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione, oppure
—
sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime delle quote per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari istituita dal presente capo.
2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dagli acquirenti o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.
3. Se un acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo dei prodotti al prelievo sulle eccedenze a norma dell’, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente.
4. Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall’acquirente, a seconda dei casi, allo Stato membro sono versati interessi di mora, che devono essere fissati dalla Commissione.
Storico versioni
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