Art. 81

Ruolo degli acquirenti

In vigore dal 22 ott 2007
Ruolo degli acquirenti 1.   Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo sulle eccedenze e versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità che devono essere stabilite dalla Commissione, l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza di ciò, riscuotono con ogni altro mezzo appropriato. 2.   Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più altri acquirenti, le quote individuali di cui dispongono i produttori sono prese in considerazione per la parte restante del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Il presente paragrafo si applica anche in caso di passaggio di un produttore da un acquirente a un altro. 3.   Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino la quota di cui dispone, lo Stato membro in causa può decidere che l’acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera la quota di cui dispone per le consegne. Lo Stato membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più acquirenti.
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Ruolo degli acquirenti (Art. 81 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo