Art. 79

Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto

In vigore dal 22 ott 2007
Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto Il prelievo sulle eccedenze è interamente ripartito, ai sensi degli , tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento delle quote nazionali di cui all’, paragrafo 2. Fatto salvo l', paragrafo 3, e l’, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli , per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote di cui dispongono.
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