Art. 77

Aiuti per l'acquisizione di quote

In vigore dal 22 ott 2007
Aiuti per l'acquisizione di quote La cessione, il trasferimento o l’assegnazione di quote a norma della presente sezione non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all’acquisizione di quote.
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Aiuti per l'acquisizione di quote (Art. 77 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo