Art. 76
Trattenute di quote
In vigore dal 22 ott 2007
Trattenute di quote
1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli , gli Stati membri possono trattenere, per riversarla nella riserva nazionale, una parte delle quote individuali, in base a criteri obiettivi.
2. Se le quote sono state o sono trasferite ai sensi degli con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi siano, in tutto o in parte, versate nella riserva nazionale, definendone le condizioni.
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