Art. 75

Misure specifiche di trasferimento

In vigore dal 22 ott 2007
Misure specifiche di trasferimento 1.   Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti: a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un’indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate; b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente o dell’organismo da essa designato, di quote individuali liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un’indennità pari al pagamento anzidetto; c) centralizzare e controllare i trasferimenti di quote senza corrispondente trasferimento di terre; d) prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l’ambiente, la messa a disposizione del produttore che cede la terra ma che intende proseguire la produzione lattiera, della quota individuale in causa; e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta all’interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quote senza corrispondente trasferimento di terre; f) autorizzare, dietro richiesta di un produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, il trasferimento definitivo di quote senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa o di consentire l’estensivizzazione della produzione. 2.   Il paragrafo 1 può essere applicato a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.
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Misure specifiche di trasferimento (Art. 75 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo