Art. 73
Cessioni temporanee
In vigore dal 22 ott 2007
Cessioni temporanee
1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte delle quote individuali che i produttori che ne dispongono non intendono utilizzare.
Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell’acquirente o all’interno delle regioni, autorizzare la cessione totale nei casi di cui all’, paragrafo 3, e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.
2. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:
a)
la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali;
b)
imperative esigenze amministrative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-73