Art. 71

Riserva nazionale

In vigore dal 22 ott 2007
Riserva nazionale 1.   All’interno delle quote nazionali fissate nell’allegato IX ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all’. Questa riserva è alimentata, a seconda dei casi, ritirando i quantitativi di cui all’, effettuando una trattenuta sui trasferimenti come previsto all’ oppure effettuando una riduzione lineare dell’insieme delle quote individuali. Tali quote conservano la loro destinazione iniziale, vale a dire consegne o vendite dirette. 2.   Le eventuali quote supplementari assegnate ad uno Stato membro sono versate automaticamente nella riserva nazionale e ripartite tra consegne e vendite dirette a seconda delle necessità prevedibili. 3.   Le quote versate nella riserva nazionale non hanno un tenore di riferimento di grassi.
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Riserva nazionale (Art. 71 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo