Art. 69
Gestione delle quote
In vigore dal 22 ott 2007
Gestione delle quote
1. La Commissione adatta, per ciascuno Stato membro e per ciascun periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote nazionali, tenuto conto delle conversioni richieste dai produttori tra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette.
2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro date e in base a modalità che la Commissione deve stabilire a norma dell', paragrafo 2, i dati necessari per:
a)
l’adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b)
il calcolo del prelievo sulle eccedenze che gli Stati membri devono pagare.
Storico versioni
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