Art. 70

Tenore di grassi

In vigore dal 22 ott 2007
Tenore di grassi 1.   A ciascun produttore è assegnato un tenore di riferimento di grassi applicabile alla quota individuale per le consegne attribuitagli. 2.   Per le quote attribuite ai produttori al 31 marzo 2008 a norma dell’, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento di detta quota a tale data. 3.   Tale tenore è modificato all’atto della conversione di cui all’, paragrafo 2, e nel caso di acquisizione, cessione o cessione temporanea di quote in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione. 4.   Per i nuovi produttori che dispongono di una quota individuale per le consegne proveniente interamente dalla riserva nazionale, il tenore di grassi è fissato in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione. 5.   Il tenore di riferimento di grassi individuale di cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all’inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del tenore di grassi rappresentativo individuale non superi di oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all’allegato X. Per la Romania il tenore di riferimento di grassi fissato all’allegato X è riesaminato sulle base delle cifre relative all’intero anno 2004 e, se necessario, è adattato dalla Commissione.
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