Art. 72
Casi di inattività
In vigore dal 22 ott 2007
Casi di inattività
1. Se una persona fisica o giuridica che detiene quote individuali non soddisfa più i criteri di cui all’, lettera c), durante un periodo di dodici mesi, i corrispondenti quantitativi sono riversati nella riserva nazionale entro il 1o aprile dell’anno civile successivo, tranne se essa diventa nuovamente produttore ai sensi dell’, lettera c), prima di tale data.
Se detta persona diventa nuovamente produttore entro la fine del secondo periodo di dodici mesi successivo al ritiro, la quota individuale ritirata le è restituita, in tutto o in parte, entro il 1o aprile successivo alla data della richiesta.
2. Se per almeno un periodo di dodici mesi un produttore non commercializza un quantitativo pari almeno al 70 % della sua quota individuale, lo Stato membro in questione può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale.
Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una quota è riassegnata al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in casi debitamente giustificati che compromettano temporaneamente la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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