Art. 65
Definizioni
In vigore dal 22 ott 2007
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
a)
«latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche;
b)
«altri prodotti lattiero-caseari»: tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se del caso, questi possono essere convertiti in «equivalente latte» applicando coefficienti che vengono fissati dalla Commissione;
c)
«produttore»: l’imprenditore agricolo la cui azienda è situata entro il territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte o si accinge a farlo nell’immediato futuro;
d)
«azienda»: l’azienda definita all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003;
e)
«acquirente»: un’impresa o un’associazione che acquista latte presso il produttore:
—
per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione,
—
per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
Tuttavia, si considera come acquirente qualsiasi associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo sulle eccedenze. Ai fini dell’applicazione della prima frase del presente comma, la Grecia è considerata un’unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico all’associazione di acquirenti summenzionata;
f)
«consegna»: qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l’acquirente, l’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;
g)
«vendita diretta»: qualsiasi vendita o cessione di latte da parte di un produttore direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari. La Commissione può adattare, nel rispetto della definizione di «consegna» di cui alla lettera f), la definizione di «vendita diretta» al fine di assicurare in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di quote;
h)
«commercializzazione»: consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-caseari;
i)
«quota individuale»: la quota di un produttore al 1o aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi;
j)
«quota nazionale»: la quota di cui all’, fissata per ciascuno Stato membro;
k)
«quota disponibile»: la quota a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale è calcolato il prelievo sulle eccedenze, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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