Art. 66
Quote nazionali
In vigore dal 22 ott 2007
Quote nazionali
1. Le quote nazionali per la produzione di latte e altri prodotti lattiero-caseari commercializzati durante sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1o aprile 2008 (di seguito «periodi di dodici mesi») sono fissate nell’allegato IX, punto 1.
2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono ripartite fra i produttori a norma dell’, distinguendo fra consegne e vendite dirette. Il superamento delle quote nazionali è stabilito a livello nazionale in ciascuno Stato membro in conformità alla presente sezione e separatamente per le consegne e le vendite dirette.
3. Le quote nazionali di cui all’allegato IX, punto 1, sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri.
4. Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell’allegato IX, punto 2. Tale riserva è liberata dal 1o aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002.
La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è adottata dalla Commissione sulla base di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentarle entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario di ciascun paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.
5. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia le quote nazionali includono tutto il latte o l’equivalente latte consegnato a un acquirente o venduto direttamente, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell’ambito di una misura transitoria applicabile in tali paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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