Art. 64

Prelievo sulle eccedenze

In vigore dal 22 ott 2007
Prelievo sulle eccedenze 1.   I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo sulle eccedenze: a) lo zucchero eccedente, l’isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell’ o i quantitativi di cui all’, lettere c) e d); b) lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data stabilita dalla Commissione, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all’, paragrafo 2; c) lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell’ e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all’, paragrafo 3. 2.   Il prelievo sulle eccedenze è fissato dalla Commissione ad un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1. 3.   Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.
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