Art. 62
Zucchero industriale
In vigore dal 22 ott 2007
Zucchero industriale
1. Lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:
a)
siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell’; e
b)
siano stati consegnati all’utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.
2. La Commissione redige un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali sono utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.
L’elenco comprende in particolare:
a)
bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in Rinse appelstroop;
b)
alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;
c)
alcuni prodotti dell’industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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