Art. 63
Riporto di zucchero eccedente
In vigore dal 22 ott 2007
Riporto di zucchero eccedente
1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina eccedente. Fatto salvo il paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.
2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:
a)
informano lo Stato membro interessato prima di una data da stabilirsi da parte dello stesso:
—
fra il 1o febbraio e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;
—
fra il 1o febbraio e il 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati;
b)
si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.
3. Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con efficacia retroattiva.
4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.
5. Lo zucchero immagazzinato a norma del presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli o 52.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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