Art. 63

Riporto di zucchero eccedente

In vigore dal 22 ott 2007
Riporto di zucchero eccedente 1.   Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina eccedente. Fatto salvo il paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile. 2.   Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1: a) informano lo Stato membro interessato prima di una data da stabilirsi da parte dello stesso: — fra il 1o febbraio e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati; — fra il 1o febbraio e il 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati; b) si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso. 3.   Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con efficacia retroattiva. 4.   I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva. 5.   Lo zucchero immagazzinato a norma del presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli o 52.
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