Art. 63 · Riporto di zucchero eccedente

Art. 63

Riporto di zucchero eccedente

In vigore dal 22 ott 2007
Riporto di zucchero eccedente 1.   Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina eccedente. Fatto salvo il paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile. 2.   Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1: a) informano lo Stato membro interessato prima di una data da stabilirsi da parte dello stesso: — fra il 1o febbraio e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati; — fra il 1o febbraio e il 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati; b) si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso. 3.   Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con efficacia retroattiva. 4.   I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva. 5.   Lo zucchero immagazzinato a norma del presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli o 52.
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