Art. 13

Zucchero

In vigore dal 22 ott 2007
Zucchero 1.   L’intervento pubblico per lo zucchero è aperto durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Tuttavia, l’intervento pubblico è limitato a un massimo di 600 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco. 2.   Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli o 63.
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Zucchero (Art. 13 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo