Art. 13
Zucchero
In vigore dal 22 ott 2007
Zucchero
1. L’intervento pubblico per lo zucchero è aperto durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Tuttavia, l’intervento pubblico è limitato a un massimo di 600 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.
2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli o 63.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-13