Art. 14

Carni bovine

In vigore dal 22 ott 2007
Carni bovine 1.   La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all', paragrafo 1, apre l’intervento pubblico per le carni bovine se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all’, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t. 2.   La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all', paragrafo 1, chiude l’intervento pubblico se per un periodo di almeno una settimana non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.
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Carni bovine (Art. 14 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo