Art. 42
Classificazione delle carcasse
In vigore dal 22 ott 2007
Classificazione delle carcasse
1. Le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse si applicano, in conformità alle norme stabilite nell'allegato V, nei seguenti settori:
a)
carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti;
b)
carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.
Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse relativamente alle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato V, lettera C.
2. Un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede, per conto della Comunità, a controlli in loco in relazione alla classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Il comitato riferisce alla Commissione ed agli Stati membri in merito ai controlli effettuati.
Le spese derivanti dai controlli effettuati sono a carico della Comunità.
Storico versioni
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