Art. 41
Centri di intervento
In vigore dal 22 ott 2007
Centri di intervento
1. La Commissione designa i centri di intervento nei settori dei cereali e del riso e stabilisce le condizioni ad essi applicabili.
Per i prodotti del settore dei cereali, la Commissione può designare centri di intervento per ciascun prodotto.
2. La Commissione compila l’elenco dei centri di intervento tenendo conto in particolare:
a)
della localizzazione dei centri in zone di eccedenza dei prodotti in questione;
b)
della disponibilità di locali e attrezzature tecniche sufficienti;
c)
della situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto.
Storico versioni
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