Art. 41

Centri di intervento

In vigore dal 22 ott 2007
Centri di intervento 1.   La Commissione designa i centri di intervento nei settori dei cereali e del riso e stabilisce le condizioni ad essi applicabili. Per i prodotti del settore dei cereali, la Commissione può designare centri di intervento per ciascun prodotto. 2.   La Commissione compila l’elenco dei centri di intervento tenendo conto in particolare: a) della localizzazione dei centri in zone di eccedenza dei prodotti in questione; b) della disponibilità di locali e attrezzature tecniche sufficienti; c) della situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto.
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